PDL: Raffaele Lauro propone il contratto di mutuo sostegno per le coppie di fatto (anche gay)

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PDL: Raffaele Lauro propone il contratto di mutuo sostegno per le coppie di fatto (anche gay) Cultura Gay Il senatore del PDL, Raffaele Lauro ha presentato, nei giorni scorsi, un disegno di legge che introdurebbe nel nostro ordinamento il contratto di mutuo sostegno (CMS), finalizzato a regolamentare tutte le unioni di fatto (Fonte Agenparl):

Gli ordinamenti giuridici non possono essere considerati come un’architettura immobile o cristallizzata nel tempo, rispetto all’evoluzione della società, che spesso si articola in forme nuove e consolidate nel tempo di comunità di persone. Per tale ragione, queste forme consolidate diventano meritevoli di tutela da parte del legislatore. Ciò risulta tanto più evidente in presenza di una legge fondamentale, la nostra Costituzione repubblicana, che, nei suoi principi, promuove il valore relazionale delle persone e la loro capacità di contribuire, attraverso le formazioni sociali, alla vita e alla crescita della comunità nazionale. Né può valere oltre, lo dico da cattolico praticante, rispettoso della laicità dello Stato, l’obiezione che una tale disciplina, così inquadrata, possa costituire un attentato all’istituto della famiglia, fondamento dell’organizzazione sociale, tutelato dalla Costituzione, all’articolo 29. La nostra Costituzione, infatti, nei principi fondamentali che la ispirano, mostra, a tal riguardo, una modernità veramente stupefacente, ed offre, con l’articolo 2, uno spazio costituzionale idoneo alla regolamentazione delle unioni di fatto. Non sono più tollerabili discriminazioni tra cittadini di serie A e cittadini di serie B in una democrazia, non formale, incentrata sulla dignità della persona e sulla tutela dei suoi diritti fondamentali.

Ma in cosa consistono i quattro punti della proposta di legge?

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La legge riconosce un contratto concluso fra due o più persone per l’organizzazione continuativa della vita in comune e prevede che ad esso si applichino la disciplina codicistica sui contratti in generale, nonché le leggi speciali vigenti in materia. La stipula avviene mediante
dichiarazione resa davanti ad un notaio.

Solo dopo due anni i conviventi potranno chiedere la trascrizione del contratto in un apposito registro presso l’anagrafe. Se però presenteranno una documentazione che accerti la durata della convivenza da almeno tre anni il termine per la registrazione è ridotto a sei mesi, mentre in presenza di figli naturali riconosciuti, il termine si riduce ulteriormente fino a tre mesi.

Da quel momento i due titolari acquisiranno diritti e doveri tra cui obbligo della convivenza; obbligo di portarsi aiuto reciproco e di contribuire alle necessità della vita comune; diritti e doveri spettanti ai parenti di primo grado in relazione all’assistenza e alle informazioni di carattere sanitario e penitenziario; diritto all’uso della casa comune e alla reversibilità della pensione, in caso di morte di una delle parti.

L’articolo 2 prevede che le parti del contratto di mutuo sostegno rientrino fra coloro ai quali si devolve l’eredità in caso di successione legittima ma solo se il contratto sia stato registrato da almeno nove anni. In particolare, le parti del contratto avranno diritto ad un quarto dell’eredità, se concorrono con figli, ascendenti legittimi, fratelli o sorelle; a metà dell’eredità, se concorrono con parenti entro il sesto grado; a tutta l’eredità, se non vi sono parenti. L’articolo 3 prevede che la parte del contratto di mutuo sostegno succeda nel contratto di affitto in caso di morte del conduttore. L’articolo 4 rimanda invece la parte sulla reversibilità della pensione da attribuire alle parti superstiti alla legge in sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica.