La Cassazione ha stabilito che il no alle nozze gay non è discriminazione. Vorremmo onestamente capire allora come debba essere definito il divieto per i cittadini di sposarsi quando la Costituzione sostiene che non debbano essere portate avanti discriminazioni per sesso e sessualità. Questa volta i giudici hanno sbagliato. E di brutto.
Perché sarebbe stata una buona occasione, finalmente, per rendere palese che i diritti di un uomo sono tali a prescindere dalla sua sessualità. E seppur convenendo sul fatto che l’Europa non ha segnalato alcun obbligo di istituzione di nozze gay, rimane il fatto che ogni tanto dovrebbe essere il buon senso a prevalere. Nello specifico l’Alta Corte sostiene che:
L’articolo 12 non esclude che gli Stati membri estendano il modello matrimoniale anche alle persone dello stesso sesso, ma nello stesso tempo non contiene alcun obbligo. Nell’articolo 8 è senz’altro contenuto il diritto a vivere una relazione affettiva tra persone dello stesso sesso protetta dall’ordinamento, ma non necessariamente mediante l’opzione del matrimonio.
Correggeteci se sbagliamo, ma ci sembra che questa sia una sentenza che abbia tentato di non sollevare il polverone che avrebbe potuto alzare se per una volta si fosse seguito un comportamento civile degno di questo specifico aggettivo. Soprattutto perchè la sentenza continua:
[La coppia dello stesso sesso deve] acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali.
Ed in questo caso viene incitato un intervento legislativo celere sulle unioni civili. Sbagliamo secondo voi?
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